1. Il Consiglio comunale provvede, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, alla nomina del Revisore del conto, scelto tra i professionisti iscritti all' Albo dei Ragionieri o all' Ordine dei Dottori commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori contabili.
2. Il revisore del conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Valgono per il Revisore del conto le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste all'art. 231 del T.U.E.L.
4. Il Revisore svolge le seguenti funzioni:
- a) attività di collaborazione con l' organo consiliare secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
- b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
- c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
- d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal Regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall' organo esecutivo. La relazione contiene l' attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- e) referto all' organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- f) verifiche di cassa di cui all' art. 222 del T.U.E.L.
5. Al fine di garantire l' adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell' Ente e può partecipare all' assemblea dell' organo consiliare e, se richiesto, alle riunioni dell' organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee consiliari, all' organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all' organo di revisione sono trasmessi da parte del Responsabile del Servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
6. Il Revisore è dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
7. Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario.
8. Il Revisore può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario comunale o il Responsabile del Servizio finanziario procedere ad atti di controllo. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell' Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco è tenuto, in tal caso, a riunire il Consiglio comunale entro venti giorni.
9. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto.
10. Il Revisore cessa dall'incarico per:
- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l' incarico per un periodo di tempo stabilito dal Regolamento.