1. Possono essere, altresì, costituite Commissioni Comunali consultive.
2. La nomina delle Commissioni Comunali previste al comma 1, da disposizioni di Legge e di Regolamento, è effettuata dalla Giunta Comunale, in base alle designazioni dalla stessa richiesta ai Capigruppo Consiliari ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetti direttamente all'Amministrazione Comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico garantendo la presenza della minoranza.