1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.
2. A tali fini:
- a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi;
- b) garantisce la partecipazione degli interessati, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n° 241;
- c) valorizza libere forme associative e di volontariato;
- d) promuove organismi di partecipazione popolare.