1. La Società per azioni e la Società a responsabilità limitata sono costituite qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, anche con partecipazione minoritaria di enti locali, ai sensi dell’art. 116 del T.U.E.L.
2. La disciplina della società per azioni è stabilita dall'art. 2325 e seguenti del Codice civile.
3. La disciplina della Società a responsabilità limitata è stabilita dall'art. 2472 e seguenti del Codice civile.