1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi anche sociali e l'esercizio di funzioni, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L., unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni ed Enti aderenti al Consorzio.
4. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 49 e dalla lettera m) del comma 2 dell'art. 42 del T.U.E.L..e deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio; lo Statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
5. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i consorzi,ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l'assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
6. L'assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.
8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi, la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
9. Nel caso di costituzione di consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, e ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.
10. Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, di cui all'articolo 113-bis del T.U.E.L., si applicano tutte le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano le aziende speciali degli enti locali.